Nuove disposizioni in merito alla cittadinanza italiana

Cittadinanza Iure sanguinis (Diritto di discendenza)

La Legge 23 maggio 2025, n. 741, che modifica la legge 91/1992, limita la trasmissione automatica della cittadinanza per ius sanguinis e introduce l’acquisizione della stessa per «beneficio di legge» per i figli di italiani nati all’estero.

Specificatamente, l’articolo 1 della Legge 91/1992 stabilisce che: “È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani”. Nell’aggiunta della Legge 91/1992, il riconoscimento della cittadinanza richiede ora un legame effettivo con la comunità nazionale.

In base alla regola generale chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore della nuova legge, non acquisisce più automaticamente la cittadinanza italiana se possiede un’altra cittadinanza.2

Ne consegue che le disposizioni precedenti, le quali prevedevano l’acquisto automatico della cittadinanza per i figli di cittadini italiani nati all’estero, restano valide nei casi in cui non sono presenti altre cittadinanze. Inoltre, le nuove regole NON si applicano ai nati in Italia anche se in possesso di altra cittadinanza.

1) In quali casi è (ancora) possibile il riconoscimento della cittadinanza alla nascita?

L’articolo 3-bis, prevede alcune ECCEZIONI che consentono il riconoscimento della cittadinanza alla nascita, anche per chi, nato all’estero, possiede cittadinanza di un altro Stato:

  1. SE la cittadinanza italiana è riconosciuta sulla base di una domanda (amministrativa o giudiziale) presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (oppure presentata su appuntamento comunicato all’interessato entro la stessa data)3.
  2. SE il genitore o il nonno del richiedente possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.4
  3. SE un genitore (anche adottivo), cittadino italiano, è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.5 La convivenza deve essere stabile e dimostrabile; il processo avviene con una dichiarazione dei genitori o tutore attraverso il portale Fast-it, accompagnata dal pagamento di un contributo di 250 Euro.

Caso di genitore italo-russo (cittadino italiano e residente in Russia) e altro genitore russo:

La cittadinanza italiana del figlio minorenne si acquisisce automaticamente in caso di

convivenza stabile con il genitore italiano, anche se residente in Russia. È necessaria però

l’iscrizione all’anagrafe italiana per ottenere il riconoscimento ufficiale dei documenti italiani per il minore. È necessario che il minorenne conviva stabilmente con il genitore italiano al momento in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

2) Quali sono i casi in cui è possibile l’acquisizione della cittadinanza per “beneficio di legge” ?

Le modifiche apportate dalla L. 74/2025 hanno disciplinato anche i casi di acquisizione della cittadinanza italiana per “beneficio di legge”, a cui hanno diritto i minorenni che NON rientrano nelle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza alla nascita (previste dall’art. 3-bis, v. sub (a1).

2.1) Come si può acquisire la cittadinanza per beneficio di legge?

a) Con dichiarazione di volontà dei genitori entro un anno dalla nascita o dalla adozione 6

Il minore può acquisire la cittadinanza italiana se:

  • almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita;
  • entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

b) Con dichiarazione entro il 31 maggio 20267 se soddisfano tutti i requisiti sotto elencati:

  • erano minorenni alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della L. 74/2025);
  • sono figli di cittadini italiani per nascita, la cui cittadinanza è stata riconosciuta a seguito di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025;
  • i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro il 31 maggio 2026. (se il minore compie 18 anni prima di tale data, la dichiarazione dovrà essere presentata personalmente dal diretto interessato entro il 31 maggio 2026.

N.B.: nei casi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” la cittadinanza si considera acquisita a partire dal giorno successivo alla dichiarazione resa al Consolato, NON dalla nascita.

3) Acquisizione della cittadinanza dei figli maggiorenni nati all’estero da cittadini italiani

Il figlio maggiorenne di un genitore italiano deve presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza. Se in possesso di altra cittadinanza è possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solo se:

a) almeno uno dei genitori è italiano ed è nato in Italia, oppure se il medesimo è nato all’estero, ma ha risieduto almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio.

b) se uno dei nonni (ascendenti di primo grado dei genitori) è cittadino italiano ed è nato in Italia.

4) Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

La legge L.74/2025 ha anche previsto un periodo transitorio (1° luglio 2025 — 31 dicembre 2027) per il riacquisto della cittadinanza tramite apposita dichiarazione da parte di ex cittadini italiani8 

Questa opportunità è riservata a:

  • persone nate in Italia o che hanno risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi e che hanno preso la cittadinanza per uno dei seguenti motivi:
    • naturalizzazione in un Paese straniero;
    • rinuncia alla cittadinanza italiana a seguito di acquisizione involontaria di una cittadinanza straniera;
    • perdita della cittadinanza da parte del genitore convivente, in caso di figli minori.

N.B.: non possono beneficiare di questa possibilità coloro che hanno rinunciato o perso la cittadinanza italiana dopo il 16 agosto 1992.

1 La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025.

2 “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana”; nuovo articolo 3-bis, comma 1, della Legge 91/1992

3 Art. 3-bis, comma 1, lett. a, a-bis e b Legge 91 del 1992

4 Art. 3-bis, comma 1, lett. c Legge 91 del 1992

5 Art. 3-bis, comma 1, lett. d Legge 91 del 1992

6 Art. 4, comma 1-bis, lett. b, della L. 91/1992

7Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025, convertito con modifiche dalla L. 74/2025

8 Art. 17, comma 1, della Legge 91/1992