
Si informa l’utenza che la Legge 28 febbraio 2026, n. 26, di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, ha prorogato al 31 maggio 2029 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36 per la presentazione delle dichiarazioni di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.
La proroga interessa i soggetti che erano minorenni alla data del 24 maggio 2025, giorno di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge n. 36/2025, e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge
La normativa prevede due specifiche ipotesi nelle quali i figli minorenni nati all’estero possono acquistare la cittadinanza italiana pur non ricevendola automaticamente alla nascita.
Tali fattispecie sono disciplinate:
- dall’articolo 4, comma 1-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- dall’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36.
In entrambi i casi, il minore non acquista la cittadinanza italiana per nascita né iure sanguinis, ma la ottiene esclusivamente in seguito al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
Ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 91/1992, l’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello in cui risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa.
Primo caso: dichiarazione entro tre anni dalla nascita (art. 4, comma 1-bis, Legge n. 91/1992)
Possono beneficiare di questa disposizione i minori per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni.
1. Genitore cittadino italiano per nascita
Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano per nascita.
Sono pertanto esclusi i casi in cui il genitore abbia acquisito la cittadinanza italiana:
- per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della Legge n. 91/1992;
- per beneficio di legge ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 91/1992;
- per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della Legge n. 555/1912;
- per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della Legge n. 91/1992;
- per comunicazione della cittadinanza ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 91/1992.
2. Dichiarazione di volontà dei genitori o del tutore
Entrambi i genitori, compreso il genitore straniero, oppure il tutore, devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro tre anni:
- dalla nascita del minore;
- dalla successiva data di accertamento della filiazione nei confronti del genitore cittadino italiano;
- dalla data dell’adozione da parte di cittadino italiano, se intervenuta durante la minore età.
Nel caso in cui la filiazione venga riconosciuta successivamente da entrambi i genitori cittadini italiani per nascita, il termine decorre dal primo riconoscimento.
Qualora, invece, il primo riconoscimento sia effettuato da un genitore straniero o da un cittadino italiano non per nascita, il termine di tre anni decorre dal riconoscimento effettuato dal genitore cittadino italiano per nascita.
Residenza legale in Italia
Se il minore trasferisce la propria residenza legale in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine di tre anni dalla nascita.
In tal caso, tuttavia, il minore dovrà mantenere la residenza legale in Italia per almeno due anni continuativi successivi alla presentazione della dichiarazione.
Secondo caso: disposizione transitoria per i minori già nati (art. 1, comma 1-ter, Decreto-Legge n. 36/2025)
Questa disciplina riguarda specificamente i figli minorenni già nati alla data di entrata in vigore della riforma.
Per poter beneficiare della disposizione devono sussistere contemporaneamente tutte le seguenti condizioni.
1. Minore età al 24 maggio 2025
L’interessato non deve aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 24 maggio 2025.
2. Figlio di cittadino italiano per nascita nelle condizioni previste dall’articolo 3-bis della Legge n. 91/1992
Il genitore deve essere stato riconosciuto cittadino italiano sulla base:
- di una domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
- oppure di una domanda presentata in esecuzione di un appuntamento già comunicato dal Comune o dall’Ufficio consolare entro la medesima data.
3. Presentazione della dichiarazione entro il 31 maggio 2029
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2029 presso l’Ufficio consolare competente.
Se il soggetto interessato, pur essendo minorenne al 24 maggio 2025, raggiunge la maggiore età prima della scadenza del termine, la dichiarazione dovrà essere resa personalmente entro il medesimo termine del 31 maggio 2029.
Rinuncia alla cittadinanza
La cittadinanza italiana acquisita ai sensi delle disposizioni sopra illustrate può essere successivamente oggetto di rinuncia da parte dell’interessato una volta raggiunta la maggiore età, purché la rinuncia non determini una situazione di apolidia.
Modalità di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere resa personalmente presso l’Ufficio consolare competente, alla presenza di un funzionario delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Qualora i genitori rendano la dichiarazione in momenti diversi, il requisito previsto dalla legge si considera soddisfatto nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione del secondo genitore.
Se la filiazione, anche adottiva, è stabilita nei confronti di un solo genitore oppure l’altro genitore è deceduto, sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Documentazione richiesta
Alla dichiarazione dovranno essere allegati:
- documento di identità del richiedente;
- documento di identità del figlio o della figlia;
- prova della residenza nella circoscrizione consolare;
- tutta la documentazione prevista dal modulo di dichiarazione applicabile al singolo caso.
Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE presso la circoscrizione consolare competente, il certificato attestante la cittadinanza italiana per nascita del genitore potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Esenzione dal pagamento
Ai sensi della Legge 30 dicembre 2025, il pagamento del contributo previsto per le dichiarazioni di cittadinanza non è più dovuto:
- per le dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, della Legge n. 91/1992;
- per le dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge n. 36/2025.
L’esenzione si applica esclusivamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2026.
La disposizione non ha efficacia retroattiva; pertanto, non è previsto alcun rimborso per i contributi versati in relazione a dichiarazioni presentate prima di tale data.