Генеральное консульство Италии в Краснодаре
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Il codice fiscale è un codice alfanumerico che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni dello Stato italiano. Esso è di regola assegnato una sola volta e non è soggetto a scadenza. Il codice fiscale può sempre essere autocertificato (articolo 46, comma 1, lettera q, DPR n. 445/2000).
Si ricorda che gli stranieri titolari di permesso di soggiorno sono già assegnatari di codice fiscale. Prima di chiedere il codice fiscale si prega pertanto di voler verificare con cura di non esserne già in possesso. Il possesso di due codici diversi infatti può tradursi in seri problemi burocratici che quest’ufficio non sarà in grado di risolvere.
Requisiti
Per l’ottenimento del codice fiscale sono richiesti i seguenti documenti:
1. modulo compilato e firmato ;
2. copia del passaporto per estero (“zagranpasport” per i cittadini russi) o della carta d’identità.
Passaporti e Carte d’identità
Informazioni generali
Il passaporto può essere emesso per tutti i cittadini italiani iscritti all’anagrafe consolare residenti presso la circoscrizione del Consolato Generale (AIRE).
E’ possibile presentare domanda di passaporto a partire da sei mesi prima della scadenza prevista nel documento. I cittadini italiani non residenti nella circoscrizione di Mosca possono chiedere, eccezionalmente, il rilascio solo per giustificati e documentati motivi. In tali casi i tempi di rilascio possono risultare più lunghi.
Il costo del passaporto è di Euro 116,00 (da versare allo sportello in contanti).
MODALITA’ DI RICHIESTA PASSAPORTO
1. Passaporto per maggiorenni senza figli minori
Documentazione richiesta:
• il passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, un documento d’identità italiano (carta di identità) o straniero (passaporto), munito di foto e firma.
• due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso
2. Passaporto per minorenni
Documentazione richiesta:
• il modulo di richiesta
• il passaporto precedente o, se si tratta di primo passaporto, è necessario che l’atto di nascita del minore sia stato registrato presso il Comune di iscrizione AIRE di uno dei genitori, direttamente in Italia o attraverso il Consolato competente per luogo di nascita;
• i passaporti dei genitori per l’estero con foto e firma (per i minori è necessaria la presenza dei genitori e del minore, in assenza di uno dei genitori:
• dichiarazione di assenso del genitore del minore
Se uno dei genitori non è cittadino UE dovrà presentarsi personalmente presso il nostro ufficio o se si trova nella Federazione Russa prestare l’assenso con una dichiarazione notarile o presso un consolato onorario.
Se si trova in Italia autenticare la firma dell’assenso negli uffici comunali o in questura.
Se si trova in altro paese estero autenticare la firma dell’assenso presso la nostra rappresentanza nel Paese.
Il minore di anni 14 deve viaggiare accompagnato da almeno uno dei due genitori.
Il minore di anni 14 che viaggia accompagnato da persone diverse dai propri genitori deve essere autorizzato dai genitori stessi attraverso una dichiarazione di accompagnamento (o affidamento) che deve essere vistata dalla Rappresentanza consolare (all’estero) o dalla Questura (in Italia).
I genitori devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento (o affidamento) recandosi personalmente, muniti di un documento di identità. La presenza di entrambi è necessaria solo se uno dei due è cittadino extracomunitario.
E.T.D. (Emergency Travel Document / Documento di viaggio)
Se il passaporto è stato smarrito/rubato è necessario presentare denuncia presso le competenti autorità russe e compilare il formulario di denuncia.
In questo caso il Consolato Generale può rilasciare un documento provvisorio chiamato E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità di 5 giorni a partire dalla data del rilascio, e valido per il solo rientro in Italia o nel Paese di residenza dove si risulta iscritti all’AIRE.
3. E.T.D. per maggiorenni
Documentazione richiesta:
• modulo di richiesta E.T.D. • se si hanno figli minori verrà richiesto l’assenso dell’altro genitore, unitamente ad una copia del loro documento di riconoscimento (passaporto o carta identità) in cui sia leggibile la firma del titolare;
• due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso (linee guida foto).
• fotocopia del documento rubato o di qualsiasi altro documento con fotografia; in alternativa, presenza di un testimone, munito di documento d’identità, che sia in grado di identificare la persona senza documento.
• copia del titolo di viaggio (biglietto aereo, o stampa della prenotazione del viaggio, o carta d’imbarco).
4. E.T.D. per minorenni
Documentazione richiesta:
• modulo di richiesta E.T.D.
• assenso da parte di entrambi i genitori, unitamente a copia dei loro documenti di identità in cui sia chiara la firma del titolare del documento;
• due fotografie identiche e recenti, formato tessera 35×45 mm, a colori su sfondo bianco, in posizione frontale, a viso scoperto, con gli occhi aperti, evitando che la montatura degli occhiali copra i tratti salienti del viso (linee guida foto).
• copia del titolo di viaggio (biglietto aereo, o stampa della prenotazione del viaggio, o carta d’imbarco).
Attenzione: nel caso in cui l’Autorità Consolare ritenga necessario effettuare ulteriori accertamenti sull’identità personale del richiedente, sulle dichiarazioni dallo stesso rese e/o sul possesso della cittadinanza italiana, il documento di viaggio verrà rilasciato soltanto dopo gli esiti di detti accertamenti, indipendentemente dalla data del titolo di viaggio in possesso del richiedente.
Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)
Iscrizione in base all’art. 8 della L. n. 470/88
Tutti i cittadini italiani – ovunque siano nati – che intendano risiedere nella Federazione Russa, Circoscrizione Consolare di Mosca, per un periodo superiore a 12 mesi, sono tenuti a iscriversi tramite questo Consolato Generale all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), entro 90 giorni dalla data di arrivo. Sono tenuti a iscriversi anche coloro che sono emigrati prima del 1988 (anno di promulgazione della L. n. 470/88).
L’iscrizione A.I.R.E. è requisito necessario per l’ottenimento della maggior parte dei servizi, quali rilascio di documenti e certificati emessi dall’Ufficio Consolare (compreso il passaporto). Il mancato aggiornamento dell’iscrizione all’A.I.R.E., in particolare in caso di cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
L’interessato deve tempestivamente aggiornare i propri dati d’iscrizione A.I.R.E., inclusi il trasferimento della residenza o del domicilio, la composizione del nucleo familiare, le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.), il rientro definitivo in Italia, la perdita della cittadinanza italiana.
L’iscrizione nell’A.I.R.E. e l’aggiornamento dei dati personali facilitano la trattazione di tutte le pratiche relative all’iscritto, accelerandone i tempi.
Come iscriversi all’AIRE
Il portale FAST-IT sostituisce dal 15 novembre 2019 l’invio tramite posta o posta elettronica ordinaria della richiesta di iscrizione in AIRE, di aggiornamento dell’indirizzo della propria residenza nella Federazione Russa e di trasferimento della residenza in un’altra circoscrizione consolare.
L’iscrizione è in ogni caso gratuita.
Per iscriversi è necessario accedere al Portale dei Servizi Consolari Fast It.
Ultimata la registrazione, l’utente dovrà accedere alla sezione “Anagrafe Consolare e AIRE” e selezionare la funzionalità “Richiedi l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero”. Quindi dovrà compilare tutti i campi previsti, che lo guidano verso una corretta e completa formulazione dell’istanza, stampare il modulo di richiesta, firmarlo e caricarlo sul portale insieme a copia del proprio documento di identità ed alla prova della residenza nella FR. La scelta dei documenti da caricare è lasciata alla discrezionalità del richiedente ma essi dovranno essere sufficienti a dimostrare almeno il possesso della cittadinanza italiana e la stabile ed effettiva residenza nella Federazione Russa. E’ quindi preferibile allegare: copia del proprio passaporto (pagina principale e pagine col primo e l’ultimo timbro di ingresso nella Federazione Russa); copia del visto/permesso di soggiorno; copia dei documenti che provano la stabile dimora nella Federazione Russa (es. bollette di luce, acqua, cellulare, ecc, contratto di affitto o lavoro, iscrizione a scuola di figli, e così via).
Se la richiesta risulta incompleta, essa sarà rifiutata e l’utente invitato a ripresentarla o ad integrarla coi documenti e le informazioni mancanti. Se invece è completa il consolato provvederà a inoltrarla al comune di origine o di provenienza che a sua volta procederà con l’iscrizione Aire informandone direttamente l’interessato.
Solo qualora l’interessato sia oggettivamente impossibilitato ad operare tramite il portale (ad esempio perché non possiede o non sa usare un pc), potrà scrivere a sociale.mosca@esteri.it per sapere come procedere.
Nota bene: la conferma dell’avvenuta iscrizione all’Aire dovrà essere chiesta al comune competente e NON al Consolato che in questa procedura si limita a fare da tramite fra il cittadino ed il comune.
Rimpatrio
– I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.
– Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).
– È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Secondo la normativa vigente, l’Ufficio consolare è competente a trasmettere al Comune italiano le dichiarazioni fornite dai cittadini residenti nella circoscrizione consolare solo relativamente all’espatrio e alla residenza all’estero, ma non relativamente al rimpatrio (DL 71/2011, art. 9, Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE). Sulla base dei dati contenuti nello schedario consolare (art. 8 del DL 71/2011) l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonché a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero. La Legge 470/88 (art. 4.1, lett. a), e 5.1) e il DPR 223/1989 (art.13) indicano la competenza degli Ufficiali di anagrafe dei Comuni a raccogliere le dichiarazioni anagrafiche per il trasferimento dall’estero, a provvedere alla cancellazione dalle anagrafi degli italiani all’estero e alla comunicazione agli Uffici consolari interessati.
La cancellazione dall’Aire per rimpatrio con il conseguente aggiornamento dello schedario consolare può avvenire solo in seguito alla conferma dell’iscrizione del cittadino presso l’APR da parte del Comune italiano, che ripristina la residenza anagrafica e l’iscrizione nell’elenco degli elettori nel territorio della Repubblica e ne dà comunicazione all’Ufficio consolare. Qualora l’Ufficio consolare abbia notizia che il cittadino italiano iscritto nella propria circoscrizione consolare abbia lasciato il territorio, in mancanza di conferma di rimpatrio dello stesso da parte del Comune italiano e di iscrizione in APR, dovrà procedere alla richiesta di cancellazione per irreperibilità, previa verifica del fatto che l’indirizzo di recapito non è più attuale.
Assistenza ai cittadini all’estero
Assistenza sociale
Il servizio di assistenza sociale è destinato ai connazionali che versano in una situazione di indigenza. Questi connazionali possono ricevere dal Consolato Generale un aiuto (economico o di altro tipo) per superare, momentaneamente, la propria difficile situazione.
Assistenza sanitaria
Attraverso le Convenzioni stipulate dai Consolati con ospedali e altre istituzioni, i cittadini italiani indigenti, residenti nella circoscrizione, possono usufruire di cure ambulatoriali, ricoveri ospedalieri e assistenza farmaceutica. Convenzioni ad hoc possono essere stipulate con istituzioni che possono prendersi cura di connazionali anziani e indigenti che, non essendo autosufficienti, hanno bisogno di assistenza infermieristica e psicologica continua.
Ricerche di connazionali all’estero
Sulla base della L. 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati. Pertanto, una volta individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso dell’interessato a informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie. In alcuni Paesi la locale legge sulla riservatezza non permette di diffondere notizie su persone sul loro territorio. È pertanto necessario accertarsi caso per caso della legge applicabile. Entro tali limiti normativi è possibile attivare una ricerca in uno dei modi seguenti:
inviando un fax all’Ufficio IV della Direzione Generale Italiani all’estero ai numeri 06-36918609 e 06-36918628;
inviando un fax al Consolato competente territorialmente;
telefonando al numero 06-36912930 dalle 9.30 alle 16.00 specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.
Servizi elettorali
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo. Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero. La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”) ha stabilito che anche i cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune di votare all’estero per corrispondenza. La disposizione avrà effetto per l’elezione della Camera dei Deputati dal 1° luglio 2016, mentre è in vigore da subito per eventuali referendum successivi alla data di entrata in vigore della legge (23 maggio 2015).
Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286).
Servizi notarili
Notarile
L’Ufficio Notarile del Consolato è deputato a ricevere gli atti tra vivi e quelli di ultima volontà, a curare il loro deposito e a rilasciarne copie ed estratti.
Il servizio notarile è dovuto ai cittadini italiani che si trovino all’estero in via permanente o temporanea.
I servizi notarili più frequentemente richiesti a un Ufficio consolare sono:
Procure
Testamento pubblico
Atti pubblici
Attività di autenticazione
Procure
La procura è un atto con il quale si dà la facoltà a un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza e a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).
Le procure si dividono in due categorie:
procure generali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato.
procure speciali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.
Testamento pubblico
Tra le attività proprie dell’Ufficio notarile presso un Consolato rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di soggetti che si trovano all’estero.
Il testamento pubblico è la dichiarazione di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.
Nel testamento segreto, invece, le funzioni dell’Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell’atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito nell’Ufficio.
Il testamento olografo, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell’Ufficio notarile e può essere depositato in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene depositato presso l’Ufficio notarile al fine di evitare la possibilità di un suo smarrimento e per assicurarne l’immediata pubblicazione alla morte del testatore.
Atti pubblici
Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l’atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell’atto pubblico.
Attività di autenticazione
L’attività di autenticazione è normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato ma può anche essere svolta da un funzionario delegato alle funzioni notarili. Trattasi in particolare di:
autentica di firma: consiste nell’attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato. Per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale;
autentica di fotografia: a tal fine è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali.
L’autocertificazione
Per autocertificazione si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art. 2, legge 15/1968). Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Certificati sostituiti dall’autocertificazione
L’autocertificazione può essere sostitutiva di normali certificazioni, si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:
data e luogo di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato di celibe, coniugato o vedovo;
stato di famiglia;
esistenza in vita;
nascita del figlio;
decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
posizione agli effetti degli obblighi militari;
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
titoli di studio acquisiti;
qualifiche professionali;
esami sostenuti universitari e di stato;
titoli di specializzazione;
titoli di abilitazione;
titoli di formazione;
titoli di aggiornamento;
titoli di qualificazione tecnica;
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
codice fiscale o partita IVA;
qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di casalinga;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
assenza di condanne penali;
qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificati
La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.
Atti notori
Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.
La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).
Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è mai ammessa
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
medici;
sanitari;
veterinari;
di origine;
di conformità all’UE;
marchi;
brevetti.
Casi in cui la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ai cittadini
Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Documenti di riconoscimento e di identità
In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:
il passaporto;
la patente di guida;
la patente nautica;
il libretto di pensione;
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
il porto d’armi;
le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.
Nel caso il documento sia scaduto, esso può essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
Traduzione e legalizzazione dei documenti
Traduzioni ufficiali dal traduttore ufficialmente accreditato presso il consolato generale di Mosca екатерина лагода
I documenti stranieri, cioè rilasciati da un istituto, ente o organo pubblico o privato non Italiano, per poter essere usati in Italia o nell’ambito di un procedimento amministrativo italiano, devono essere tradotti in Italiano e legalizzati.
La “apostille” (o postilla) è una forma semplificata di legalizzazione che serve a dare valore legale a un atto straniero (ad esempio un atto di nascita, un titolo di studio, ecc.) affiché si possa utilizzare in Italia.
Si rammenta che per alcuni documenti non è prevista la possibilità di apporre il timbro apostille. In questi casi è comunque possibile attestare la conformità della traduzione al documento originale non apostillato.
1. Apostille degli atti di stato civile
Per apporre l’apostille sugli atti di stato civile è necessario rivolgersi al competente Ufficio di stato civile (ZAGS) della regione russa dove è stato rilasciato l’atto di cui si tratta (a Mosca è l’Ufficio archivio e informazioni della Direzione dello Stato Civile del Comune di Mosca.
2. Apostille dei certificati penali
Per l’apostille sui certificati penali è necessario rivolgersi al Centro informazioni del Ministero dell’Interno russo competente per la regione di residenza. A Mosca ci sono due strutture:
1. Centro generale analisi-informazioni del Ministero dell’Interno della Federazione Russa (ГИАЦ МВД), indirizzo: città di Mosca, via Novocheremushkinskaya, 67, Tel. +7 (495) 332-30-58, +7 (495) 332-30-35.), e
2. Centro informazioni zonale del Ministero dell’Interno della Federazione Russa (ЗИЦ МВД), indirizzo: città di Mosca, via Velozavodskaia, 6, Tel. +7 (495) 694-77-40.) L’ente competente è indicato sul documento stesso. Inoltre è possibile presentare la richiesta online sul sito Gosuslugi.
3. Apostille dei titoli di studio
Per sapere cosa occorre in questo caso si rimanda a quanto indicato alla sezione del sito STUDI: https://consmosca.esteri.it/consolato_mosca/it/i_servizi/per_i_cittadini/studi e segnatamente al paragrafo sulle Dichiarazioni di valore.
4. Apostille degli atti notarili e giudiziari
Per apporre l’apostille sugli atti notarili e giudiziari russi è necessario rivolgersi al competente ufficio del Ministero della Giustizia della Federazione Russa.
5. Apostille degli atti italiani
Gli atti italiani da usare all’estero devono a loro volta essere apostillati e tradotti per essere riconosciuti validi. In proposito si ricorda che la apostille su atti e documenti italiani deve essere chiesta in Italia e in particolare: 1. presso la Prefettura competente per gli atti di stato civile (atti di nascita, matrimonio ecc.), e 2. presso l’ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica del Tribunale competente per i certificati penali (estratto del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti).
Traduzioni
Una volta apostillati, gli atti e i documenti stranieri dovranno essere tradotti in Italiano. Per eseguire la traduzione dei documenti apostillati gli utenti sono invitati a rivolgersi a uno dei traduttori accreditati presso il Consolato Generale a Mosca.
Eventuali difformità delle traduzioni eseguite da traduttori non accreditati rispetto al testo originale comporteranno l’impossibilità di procedere e la necessità di fissare un nuovo appuntamento. In ogni caso non saranno accettate traduzioni con legalizzazione notarile.
Procedura
Una volta eseguita, la traduzione insieme al documento originale munito di apostille dovrà essere portata, previo appuntamento, al consolato che vi apporrà il timbro di conformità attestando che essa corrisponde al testo del documento originale.
Documenti richiesti
I documenti necessari per dichiarare che la traduzione è conforme al testo originale sono quindi: 1. documento originale apostillato (Attenzione: se si intende autenticare una copia del documento originale, è necessario presentare un ulteriore copia dello stesso), 2. traduzione dal Russo all’Italiano (o viceversa), eseguite su carta bianca in formato A4 in caratteri non minori di 12 punti.
Autentiche
Per alcune pratiche è richiesta l’autentica della firma o della fotografia.
Tariffe
– autentica di copia: €10/foglio (Art. 71 del tariffario consolare), – autentica di traduzione in lingua italiana: €13/foglio (art.72A del tariffario consolare), – autentica di traduzione in lingua russa: €20/foglio (art.72C del tariffario consolare), – autentica della firma: €14 (art. 24), – autentica della foto: €41 (art.66B)
Pensioni e sicurezza sociale
La sicurezza sociale
Per “sicurezza sociale” si intende quell’insieme di interventi finalizzati all’erogazione di beni e servizi in favore dei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno; tali interventi vanno dalle cure gratuite agli indigenti, alla predisposizione e integrazione di organi ed istituti che assicurino ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi sociali per vivere il mantenimento e l’assistenza sociale, e, ai lavoratori, mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
La sicurezza sociale comprende:
l’assistenza sociale che assolve a una generica funzione di tutela degli indigenti, tutela estesa a tutti i cittadini in ogni occasione di bisogno, nel limite della disponibilità dell’ente erogatore;
la previdenza sociale che assolve alla funzione specifica di tutela dei lavoratori.
I soggetti aventi diritto alla tutela sono:
i lavoratori subordinati e autonomi;
i dipendenti pubblici;
gli studenti;
i pensionati;
i familiari e superstiti dei soggetti di cui sopra.
Le prestazioni principali per quanto riguarda lavoratori dipendenti ed autonomi sono le seguenti:
pensione di vecchiaia: a seguito dell’entrata in vigore della legge 335/95, il diritto a richiedere la pensione di vecchiaia è condizionato al possesso da parte del lavoratore di almeno 20 anni di contributi, di 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne.
pensione di anzianità: la pensione di anzianità è disciplinata dalla legge 335/95; secondo la predetta legge il diritto alla pensione di anzianità del lavoratore dipendente si consegue al raggiungimento di un’anzianità pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica o al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
assegno ordinario di invalidità: l’assegno ordinario di invalidità spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve avere 5 anni di assicurazione e di contribuzione: di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti alla domanda di assicurazione. L’assegno è riconosciuto per la durata di 3 anni e può essere confermato previa revisione da parte dell’INPS su domanda dell’interessato per periodi della stessa durata. Dopo 3 riconoscimenti successivi, l’assegno viene confermato in via definitiva. L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti.
pensione ordinaria di invalidità: la pensione ordinaria di invalidità spetta all’assicurato che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per avere diritto alla pensione, l’assicurato deve poter far valere 5 anni di assicurazione e 5 anni di contribuzione, di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti la domanda di assicurazione. La pensione è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità e da una maggiorazione calcolata in base ai contributi che il lavoratore avrebbe maturato se avesse potuto continuare a lavorare fino al compimento dell’età pensionabile.
pensione ai superstiti: la pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore deceduto e assume la denominazione di pensione di reversibilità, se il lavoratore defunto era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta, se il lavoratore defunto non era titolare di pensione diretta, ma al momento della morte, possedeva i requisiti assicurativi e contributivi previsti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità.I familiari che hanno diritto alla pensione sono:
il coniuge e i figli che alla data della morte del lavoratore siano minori, studenti o inabili;
i genitori che alla data della morte del lavoratore abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto;
in assenza di tali beneficiari, fratelli celibi e sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano inabili, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del deceduto.
pensione sociale: la pensione sociale viene concessa ai cittadini ultrasessantacinquenni (italiani o di uno Stato della Comunità europea) residenti abitualmente nel territorio nazionale privi di qualsiasi forma di tutela assicurativa e i cui redditi, compresi quelli del coniuge, siano inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
La sicurezza sociale internazionale
Per “sicurezza sociale internazionale” si intende la protezione sociale dei cittadini di un Paese residenti abitualmente in un altro Paese. La tutela degli emigranti va garantita attraverso una regolamentazione internazionale aggiornata che deve tenere conto costantemente dei mutamenti sociali.
Nell’area comunitaria (U.E.) la protezione sociale si realizza con l’applicazione dei Regolamenti Comunitari. La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei 25 Paesi che fanno parte attualmente dell’Unione Europea.
La stessa normativa si applica altresì ai 3 Paesi che, pur non essendo membri dell’Unione Europea, hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Norvegia, Liechtenstein.
Dal 1 giugno 2002 questa normativa è stata applicata anche alla Confederazione Svizzera grazie ad un accordo stipulato con la Comunità Europea ed i suoi 25 Stati membri.
Nell’area extra-comunitaria, la protezione sociale viene normalmente attuata attraverso Convenzioni bilaterali.
Regolamenti comunitari
I regolamenti Comunitari n. 1408/71 e 574/72, ampliati ed aggiornati a più riprese, disciplinano in modo completo la sicurezza sociale nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo e la Svizzera. I Regolamenti Comunitari dettano norme generali in materia di assicurazione di invalidità, vecchiaia e morte (pensioni), di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro la disoccupazione involontaria, per l’assistenza nella malattia e nella maternità, per le prestazioni familiari.
Inoltre, i Regolamenti Comunitari non sostituiscono le legislazioni degli Stati membri, ma ne regolano l’applicazione in modo tale che i lavoratori che hanno svolto la loro attività all’estero non subiscano danni rispetto a coloro che hanno lavorato soltanto in Patria.
I Regolamenti Comunitari sono stati istituiti per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
20901. La totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione e di contribuzione maturati nei Paesi membri, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni;
20902. Il pagamento della pensione nel Paese di residenza, anche se essa è a carico di un altro Stato membro;
La parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui prestano lavoro.
I soggetti beneficiari sono tutti i lavoratori subordinati ed autonomi (anche liberi professionisti) cittadini degli Stati membri; apolidi o profughi purché residenti negli Stati membri; familiari e superstiti; pubblici dipendenti.
In tutti i Paesi membri è garantita l’assicurazione di vecchiaia, invalidità e morte, disoccupazione involontaria e gli assegni familiari.
L’istanza di pensione deve essere presentata all’istituzione competente per il territorio dello Stato in cui si è residenti, corredata dai seguenti documenti:
periodi di lavoro svolti in Italia;
denominazione delle ditte;
qualifica del lavoratore;
sedi dell’INPS in Italia dove sono state versate le pensioni;
libretto di lavoro, buste paga, lettere di assunzione, licenziamento, etc.
Convenzioni internazionali bilaterali
Analogamente ai Regolamenti Comunitari, le convenzioni internazionali bilaterali sono accordi giuridici di diritto internazionale in virtù dei quali gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità e che garantisca la libera circolazione della manodopera sancendo:
20916. l’eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale tra tutti i cittadini degli Stati contraenti;
20917. l’assimilazione del territorio nel senso che le prestazioni previdenziali non possono subire modifiche per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato diverso da quello da cui percepisce la prestazione;
C. la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto a prestazione.
I Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, San Marino, Slovenia, Serbia e Montenegro, U.S.A., Uruguay, Venezuela, Australia, Santa Sede, Svizzera, Tunisia, Israele e Libia.
Per quanto riguarda la Turchia, essa è legata all’Italia dalla Convenzione Europea, entrata in vigore il 12 aprile 1990.
Inoltre, le convenzioni con Cile, Filippine, Marocco e la Repubblica Ceca risultano firmate ma non ratificate.
Sono in vigore anche accordi parziali di sicurezza sociale:
L’accordo Italo-Messicano riguardante la trasferibilità delle pensioni;
L’accordo con Israele riguardante esclusivamente i lavoratori temporaneamente distaccati, che rimangono però totalmente assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza.
Caratteristiche delle prestazioni trattate in regime di convenzione
La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall’altro Stato.
Secondo i Regolamenti CEE, il periodo minimo è 52 settimane. Per le convenzioni bilaterali, il periodo minimo è stabilito in modo diverso dalle singole convenzioni.
Per “Prorata Temporis” si intende il sistema secondo il quale ogni singolo Stato determina l’importo da versare in proporzione ai contributi versati al proprio interno.
Se ad esempio un lavoratore ha almeno 20 anni di contribuzione in Italia, ha diritto alla pensione nazionale in regime autonomo, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
Quando invece gli anni di contribuzione sono inferiori, è necessario ricorrere alla totalizzazione dei contributi versati in Italia e negli altri Paesi convenzionati, al fine di maturare il diritto a pensione. In questo caso, il calcolo della pensione viene effettuato in Pro Rata, cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.
Per “importo minimale” si intende l’importo mensile delle pensioni che in pro rata non può essere inferiore a un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione, per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia. Nel 2003 l’importo del trattamento minimo era 402,12 Euro mensili.
L'”integrazione al trattamento minimo” è quell’integrazione stabilita dalla legge, in aggiunta alla quota pensionistica spettante all’assicurato, affinchè tale quota raggiunga un “trattamento minimo”.
Aspetti fiscali delle pensioni
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale. Tali convenzioni prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.
L’Italia ha stipulato convenzioni che prevedono la detassazione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza con i seguenti Stati: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakhistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Federale di Yugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, USA, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Unione Sovietica, Venezuela, Vietnam, Zambia.
Riscossione della pensione
Le pensioni in convenzione internazionale vengono riscosse mediante accordi stipulati tra l’INPS e i vari istituti bancari operanti all’estero nel rispetto delle modalità previste dai contratti stessi.
Maggiorazioni delle pensioni
Per “aumento delle maggiorazioni delle pensioni” si intende l’aumento previsto dalla legge Finanziaria 2002 della misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito mensile pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità l’anno.
In regime di convenzione internazionale, gli aumenti delle maggiorazioni sociali si applicano sulle pensioni liquidate all’estero. Dal 1 gennaio 2003 spetta ai cittadini italiani (in possesso dei requisiti di legge e previa verifica delle condizioni reddituali) l’aumento della maggiorazione sociale, tale da garantire un reddito proprio.
Pagamento all’estero delle pensioni
Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese.
Le pensioni di importo inferiore ad un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia.
Il pagamento delle pensioni può essere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato ove sia previsto da un accordo convenzionale tra l’INPS e l’istituto bancario.
In linea generale, gli assegni INPS vengono emessi nella valuta del Paese di residenza del pensionato ad eccezione di alcuni Stati con monete non quotate nei mercati (come Argentina, Brasile e Venezuela) dove il pagamento viene effettuato in dollari USA.
Collegamenti INPS e uffici consolari
Al fine di rendere più pratica e agevole la trattazione delle pratiche di chi ha lavorato all’estero, sono stati attivati collegamenti telematici tra l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero. Pertanto gli assicurati che vivono all’estero, recandosi al Consolato, possono attingere ogni elemento informativo inerente la posizione assicurativa presso l’INPS in Italia e in particolare ogni informazione sulle pensioni.
Applicazione delle autocertificazioni nell’ambito della materia di sicurezza sociale
Per effetto dell’applicazione della legge 127/97, i cittadini italiani residenti all’estero possono ridurre in modo significativo le certificazioni necessarie per ottenere le varie prestazioni in regime convenzionale e non, potendole sostituire con proprie dichiarazioni autocertificative.
I nostri connazionali residenti all’estero possono fare pervenire alle varie Istituzioni nazionali (INPS, INAIL, Ministero del Tesoro, etc…)apposite dichiarazioni aventi valore di autocertificazione e attestanti i vari stati, fatti e qualità personali come titolo di studio, reddito, qualifica professionale, etc.
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